liberi professionisti


Vai ai contenuti

Le prestazioni mediche non gratuite

Articoli e Conferenze

Udine 20 maggio 2010

Un problema sollevato recentemente da un’Associazione sindacale di categoria riguardava le prestazioni mediche non gratuite soggette ad iva che vengono, per scelta del professionista sanitario, erogate gratuitamente. Ci si chiedeva se andasse effettuata comunque la fatturazione da parte del professionista e versata l’iva dovuta, in sede di liquidazione. Sono state diffuse notizie distorte ed errate, probabilmente dovute alla confusione fatta, da parte del professionista fiscale a cui si è rivolta l’Associazione, tra normativa fiscale delle imprese e la normativa fiscale propria dei lavoratori autonomi in cui rientra la categoria dei medici di base.

La soluzione al quesito è in realtà abbastanza semplice. Una prima risposta l’abbiamo dall’articolo 54 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi il quale stabilisce che il reddito di lavoro autonomo è determinato secondo il
principio di cassa. Da tale fondamentale principio si deduce l’irrilevanza fiscale delle prestazioni di servizi rese gratuitamente, in quanto il legislatore ha chiaramente stabilito che ogni prestazione professionale assume rilevanza fiscale solo dal momento in cui il relativo compenso viene incassato. Pertanto nessun obbligo sorge in capo al Medico che decidesse di erogarle gratuitamente.
Va precisato che, qualora le prestazioni rese gratuitamente siano eccessive, l’Amministrazione Finanziaria potrebbe procedere alla rettifica del reddito dichiarato con la motivazione che il professionista ha proceduto a dedurre dei costi inerenti quelle prestazioni gratuite (affitti, dipendenti, cancelleria, utenze, ecc.).

Analizziamo ora per completezza l’articolo 3 comma 3 del D.P.R. 633/1972, per intendersi il testo normativo di riferimento in materia IVA. Probabilmente è sulla base di una lettura superficiale di detto comma che è sorto questo malinteso, infatti prevede sì che la prestazione di servizi di valore superiore alle vecchie 50.000 £ sia oggetto di fatturazione ancorché sia di natura gratuita, ma fa evidente ed esplicito riferimento alla figura dell’imprenditore che soggiace ad un principio di competenza e non di cassa.
In definitiva è evidente, da una lettura congiunta della normativa fiscale, che
il problema non sussiste: il medico può erogare gratuitamente qualsiasi prestazione soggetta o non soggetta ad iva senza dover sottostare alcun obbligo di fatturazione. Quest’ultimo sorge al momento dell’incasso della prestazione professionale.


Home Page | Chi siamo | Dove siamo | Come lavoriamo | Regimi contabili | Tipologie professionali | Contributi ed agevolazioni | Previdenza professionale e contenzioso | Commercialista on line | Articoli e Conferenze | Mappa del sito


Menu di sezione:


Torna ai contenuti | Torna al menu