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Articoli e Conferenze
Udine 10 aprile 2010
La risoluzione 254/E del 29 settembre 2009 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi corrisposti da un’azienda ospedaliera per l’attività intramuraria svolta da medici in formazione specialistica devono essere qualificati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Questa risoluzione elimina il dubbio che tali compensi fossero equiparabili a reddito di lavoro autonomo con tutte le conseguenze del caso. Il dubbio nasceva dal fatto che rispetto al personale medico del servizio sanitario nazionale i medici in formazione specialistica autorizzati all’esercizio dell’attività intramoenia:
non sono legati da un rapporto di lavoro dipendente con l’Azienda Ospedaliera Universitaria presso cui prestano la loro attività;un compenso dall’Università non soggetto a tassazione ai fini delle imposte sui redditi;contratto di formazione specialistica è stipulato con l’Università e non con l’Azienda Ospedaliera.
La risoluzione ha eliminato ogni dubbio: il medico specializzando che svolge attività intramoenia vedrà tassati i suoi compensi come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e conseguentemente non sarà soggetto ad obblighi fiscali tipici del lavoro autonomo.
I compensi saranno soggetti a tassazione nella misura del 100% se l’attività intramuraria viene svolta nelle strutture delle aziende convenzionate e nella misura del 75% se l’attività intramuraria viene svolta negli studi privati (la non tassabilità del 25% è un rimborso forfetario per le spese connesse alla gestione degli studi in quanto come soggetto assimilato al lavoratore dipendente non può dedurre dai compensi alcun costo se non tramite un riconoscimento forfetario da parte del Legislatore medesimo).
Il Medico specializzando non è soggetto ad alcun obbligo di natura contabile né ai fini IVA né ai fini delle imposte sul reddito, non necessita di aprire la partiva IVA e conseguentemente non può emettere fatture e non deve tenere registri contabili previsti per i lavoratori autonomi. Poiché però il paziente ha diritto ad ottenere un documento idoneo a provare la spesa sanitaria per poter usufruire della detrazione fiscale, il Medico in formazione specialistica deve rilasciare una quietanza predisposta su un apposito bollettario intestato alla ASL. Le quietanze dovranno essere numerate progressivamente e dovranno essere in triplice copia di cui una va consegnata al paziente, una va consegnata all’ASL e la terza va conservata dal medico stesso. Il reddito conseguito è assoggettato alla contribuzione obbligatoria EMPAM ed il costo è a carico del medico che dovrà provvedervi ad inviare apposita comunicazione.
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